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LEGGE 15 novembre 1964, n. 1162

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni. La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi. Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.