LEGGE 3 novembre 1964, n. 1170
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per effettuare il trasporto su strada delle merci indicate nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le imprese di trasporto debbono pubblicare, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, i prezzi e le condizioni che esse intendono applicare per i trasporti delle merci medesime all'interno della Comunità. Ai fini della pubblicazione di cui al precedente comma, i listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto, debitamente datati e firmati, debbono essere affissi in un locale della impresa accessibile al pubblico e simultaneamente comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci - E.A.M. - nel cui ambito territoriale trovasi la sede dell'impresa. Per l'assunzione di carico fuori sede, un esemplare del listino dei prezzi e delle condizioni di trasporto deve essere recato a bordo del veicolo. Lo stesso obbligo incombe alle imprese le quali non dispongano di locali idonei per l'affissione. Sono esclusi dall'obbligo della pubblicazione i prezzi e le condizioni di trasporto per spedizioni non superiori a 5 tonnellate su distanze inferiori ai 50 chilometri.
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