LEGGE 10 novembre 1964, n. 1174
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.
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