LEGGE 3 novembre 1964, n. 1190
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 è elevata: 1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento; 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento; 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato.
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