DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1198
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione e superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Macerata, intese ad ottenere la istituzione presso detta Universita' della Facolta' di lettere e filosofia;
Veduta la convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Universita' di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il funzionamento e mantenimento della Facolta' di lettere e filosofia;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte anzidette;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Universita' di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il finanziamento e mantenimento della Facolta' di lettere e filosofia che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Macerata.
Art. 2
In aggiunta alla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Macerata e' istituita la Facolta' di lettere e filosofia - con i corsi di laurea in Lettere, in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) - che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo. I corsi di laurea in Lettere, in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della predetta Facolta' cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1964-65 con il primo anno di corso, negli anni successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.
Art. 3
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, numero otto posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero otto posti di assistente ordinario.
Art. 4
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.
Art. 5
Lo statuto dell'Universita' di Macerata, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 112. - VILLA
Allegato
Testo delle modifiche dello statuto relative alla Facolta' di lettere e filosofia Art. 1. L'Universita' di Macerata e' costituita dalle Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia. TITOLO IV ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA Art. 24. La Facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in Lettere, in Lingue e letterature straniere moderne (Indirizzo europeo) e in Filosofia. Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea e' il diploma di maturita' classica. Laurea in Lettere La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere e' di quattro anni. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Sono insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facolta', di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia). Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia classica; 2) Storia del Risorgimento; 3) Paleografia e diplomatica; 4) Storia della musica; 5) Lingua e letteratura francese; 6) Lingua e letteratura tedesca; 7) Lingua e letteratura inglese; 8) Lingua e letteratura neo-greca; 9) Lingua e letteratura spagnola; 10) Storia della lingua italiana; 11) Grammatica greca e latina; 12) Papirologia; 13) Lingua e letteratura latina medioevale; 14) Storia del teatro e dello spettacolo; 15) Letteratura cristiana antica; 16) Archeologia cristiana; 17) Storia del Cristianesimo; 18) Filologia germanica; 19) Filologia e storia bizantina; 20) Epigrafia e antichita' romane; 21) Epigrafia e antichita' greche; 22) Storia della lingua latina; 23) Dialettologia greca; 24) Etruscologia e antichita' italiche; 25) Topografia di Roma e dell'Italia antica; 26) Indologia; 27) Letteratura delle tradizioni popolari; 28) Storia della Filosofia antica; 29) Storia della Filosofia medioevale; 30) Estetica. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto, lo studente, deve, inoltre, seguire i corsi e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio dalla stessa o di diversa Facolta' dell'Ateneo. In tal caso la scelta dello studente deve essere motivata ed approvata dal Consiglio delle Facolta'. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; puo', pero' lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in piu'; ed in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. Gli insegnamenti di "Storia greca" e di "Storia romana", di "Storia medioevale" e di "Storia moderna", sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni. Il preside controlla i piani di studio, presentati dagli studenti, per il loro coordinamento, e, sentita la Facolta', li approva prima che siano resi definitivi. Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui seguito ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facolta'. Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (Indirizzo europeo) La durata del corso degli studi e' di quattro anni: Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) una lingua e letteratura straniera moderna; 5) una seconda lingua c letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte medioevale e moderna; 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali per i sopra descritti numeri 4), 5), 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura inglese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingue e letteratura neo-greca; 6) Filologia romanza; 7) Filologia germanica; 8) Storia della lingua italiana; 9) Storia delle tradizioni popolari; 10) Storia della musica; 11) Letteratura greca; 12) Lingua e letteratura latina medioevale; 13) Filologia e storia bizantina; 14) Storia romana; 15) Storia greca; 16) Storia della filosofia; 17) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 18) Storia del teatro e dello spettacolo. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari puo' essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facolta' dell'Ateneo, previa approvazione della Facolta'. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli viene sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive. Devono essere, poi, seguenti per un biennio gli insegnamenti della Filologia relativa alla lingua principale, e della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potra', poi, seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potra' ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli insegnamenti di "Storia medioevale" e di "Storia moderna - sono riuniti in una unica cattedra i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni. Il preside controlla i piani di studio presentati dagli studenti, e, sentita la Facolta', li approva prima che siano resi definitivi. Gli esami di Letteratura italiana e di Letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside Laurea in Filosofia .La durata del corso degli studi e' di quattro anni. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina, 3) Storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana), 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) un insegnamento scelto fra i seguenti: Psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Filosofia del diritto; 2) Storia del Risorgimento; 3) Storia delle dottrine politiche; 4) Storia delle dottrine economiche; 5) Letteratura greca; 6) Storia della filosofia antica, 7) Storia della filosofia medioevale; 8) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 9) Psicologia; 10) Estetica; 11) Storia greca; 12) Filosofia della Scienza; 13) Storia della pedagogia; 14) Storia del Cristianesimo; 15) Sociologia; 16) una lingua e letteratura straniera moderna scelta, fra quelle previste per il corso di laurea in lingue e letterature moderne. Gli insegnamenti di "Storia medioevale" e di "Storia moderna" sono uniti in una cattedra, il corso e' dedicato alternativamente un anno alla "Storia medioevale" ed un anno alla "Storia moderna". Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside, sentita la Facolta'. Norme comuni L'esame di laurea consiste: a) nella presentazione di una dissertazione scritta sul tema liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facolta', di cui abbia sostenuto il relativo esame; b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facolta' diversi da quello scelto per la laurea. La dissertazione scritta per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovra' vertere sulla lingua e letteratura straniera scelta dallo studente come principale. Tale dissertazione dovra' essere discussa, almeno in parte in detta lingua. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Convenzione-art. 1
N. 2 di repertorio Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facolta' di lettere e filosofia nella Universita' di Macerata. L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 22 del mese di settembre alle ore 11 in una sala dell'Universita' di Macerata, avanti a me, dott. Romolo Valchi direttore amministrativo della Universita' di Macerata, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 24 giugno 1957, a mente dell'art. 129 dei regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dell'art. 6 delle istruzioni sull'Amministrazione e contabilita' delle Universita', emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori: 1) dott. Franco Fatichenti, nato a Loreto (Ancona) il 19 agosto 1938; 2) dott. Gianfranco Taccioli', nato a Roma il 16 gennaio 1935, testimoni noti ed idonei a termine di legge si sono costituiti: L'Universita' degli studi di Macerata nella persona del Magnifico rettore, prof. Giuseppe Lavaggi, nato ad Augusta (Siracusa) il 1 gennaio 1916; Il comune di Macerata nella persona del sindaco, avvocato Arnaldo Marconi, nato a Macerata il 10 giugno 1921; La provincia di Macerata nella persona del presidente della Giunta provinciale, avv. Azzolino Pazzaglia, nato a Colmurano (Macerata) li 9 novembre 1921; La Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata nella persona del presidente rag. Otello Perugini, nato a Macerata il 3 febbraio 1894; fra i quali signori si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Alla Facolta' di giurisprudenza della Universita' degli studi di Macerata, indicata nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sara' aggiunta la Facolta' di lettere e filosofia.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Presso l'Universita' degli studi di Macerata saranno istituiti e assegnati alla Facolta' di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592) - [n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;8) (otto posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattico-scientifiche della Facolta' di lettere e filosofia, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, e' stato assegnato.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Presso l'Universita' degli studi di Macerata saranno Istituiti o assegnati alla Facolta' di lettere e filosofia, al sensi dell'art. 1 (sub [art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;8~art13bis) (otto) posti di assistenti ordinari. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente, sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 19°8, n. 1172, ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali per personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.
Convenzione-art. 4
Art. 4. Allo statuto della Universita' degli studi di Macerata, saranno a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta' di lettere e filosofia, secondo le proposte gia' formulate dalle competenti autorita' accademiche.
Convenzione-art. 5
Art. 5. Alla spesa annua per il finanziamento della Facolta' di lettere e filosofia, sara' provveduto: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo del comune di Macerata di L. 52.000.000 (lire ottantaduemilioni); c) con il contributo annuo della provincia di Macerata, di L. 62.000.000 (lire sessantaduemilioni); d) con il contributo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, di L. 10.000.000 (lire diecimilioni); e) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.
Convenzione-art. 6
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