DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1207

Type DPR
Publication 1964-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 23 dicembre 1963, nonche' l'annesso atto aggiuntivo in data 14 marzo 1964, per il finanziamento di un posto di assistente or presso la cattedra di "Medicina del lavoro" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 340.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Per il Presidente della Repubblica, Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1964

Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 86. - DI PRETORO

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 1

Repertorio n. 557 Convenzione per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di medicina del lavoro. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantre e questo giorno ventitre del mese di dicembre in Firenze, in una sala del Rettorato della Universita', avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1 luglio 1950, sono comparsi i signori: Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna), il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 6 dicembre 1963, che si allega sotto lettera "A". De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini 7, nella sua qualita' di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera presidenziale del predetto Istituto in data 19 ottobre 1963 (Allegato "B"). Premesso che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di potenziare ulteriormente l'insegnamento della medicina del lavoro e per permettere un sempre maggiore sviluppo degli studi e delle ricerche nel particolare settore, ha ritenuto necessaria l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro; che il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Firenze ha preso atto col piu' vivo compiacimento delle determinazioni di cui sopra; che il Ministero della pubblica istruzione con lettera numero 8673 del 20 agosto 1963, ha comunicato di non poter trasmettere la precedente convenzione, stipulata in data 24 luglio 1963, registrata a Firenze (Atti civili) il 27 luglio 1963 al n. 177, vol. 71 ME, al Ministero del tesoro in quanto non redatta in conformita' allo schema concordato fra i due Ministeri in parola; che pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione. Tutto cio' premesso I sopracitati signori, della cui personale identita' e piera capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), affinche' alla cattedra di Medicina del lavoro della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub-art. 13 bis) della legge 21 giugno 1950, n. 465: a) lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) lire 360.900 (trecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescienza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Firenze, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario alla cattedra di Medicina del lavoro. L'Universita' di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si terra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte e per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidetto condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 7

Art. 7. La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente convenzione stipulata il 24 luglio 1963, registrata a Firenze, Atti civili, il 27 luglio 1963 al n. 177, vol. 71 ME.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Questo atto che consta di due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su sette pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze. Gian Gualberto Archi - De Luca Francesco - Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 2 gennaio 1964, al numero 1041. Vol. 71 ME. Esatte lire gratis.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente-Atto aggiuntivo

Repertorio n. 559 Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno quattordici del mese di marzo, in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Universita' di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del Po luglio 1950, sono comparsi i signori: Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Firenze; De Duca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini, 7, nella sua qualita' di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione presidenziale dell'I.N.A.I.L. n. 29 del 20 febbraio 1964 che qui si allega in copia sotto lettera "A". Premesso che in seguito alla nota 431 del 29 gennaio 1964, il Ministero della pubblica istruzione ha precisato che all'art. 3 della convenzione stipulata il 23 dicembre 1963, n. 557 di repertorio, registrata a Firenze (Atti civili) il 2 gennaio 1964, n. 1041, volume 71 ME, per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro, sia aggiunto il seguente comma. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo". Tutto cio' premesso I sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: L'art. 3, con l'aggiunta del summenzionato comma, risulta pertanto il seguente che sostituisce a tutti gli effetti il medesimo articolo di cui alla convenzione in premessa. Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo della Universita' di Firenze sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Esso consta di due fogli di carta libera uso bollo scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della successiva, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono a norma di legge con me delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze. Gian Gualberto Archi - Francesco De Luca - Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 24 marzo 1964 al numero 1561. Esatte lire gratis.

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