DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1212

Type DPR
Publication 1964-08-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 Ottobre 1939 n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato quanto appresso:

Art. 46 , dopo il n. 4) e' aggiunto il n. 5) "Istituto di studi anglo-americani, comprendenti i Seminari delle discipline che abbiano comunque per oggetto lo studio di paesi anglosassoni e dell'America.

Alle attivita' dell'Istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, docenti o studiosi stranieri di dette discipline".

Art. 47 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Demografia;

Statistica economica.

Art. 48 , relativo alle modalita' di esami degli insegnamenti del corso di laurea in Economia e commercio, e modificato nel senso che dopo il secondo capoverso e' inserito il seguente comma:

"Alla prova orale di lingue straniere non puo' essere ammesso lo studente che abbia riportato un voto inferiore a 18 trentesimi nella prova scritta. Il voto di approvazione assegnato alla prova scritta da' diritto a presentarsi alla prova orale solo nella stessa sessione".

Art. 53 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Geografia storica;

Assiriologia e archeologia orientale;

Epigrafia greca;

Etnologia;

Sinologia;

Museografia;

Fonetica;

Dialettologia italiana;

Storia della critica;

Storia delle tradizioni popolari.

Art. 70 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Letteratura, italiana moderna e contemporanea;

Storia del teatro e dello spettacolo;

Storia della musica;

Storia delle tradizioni popolari;

Paleografia e diplomatica.

Art. 71 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia contemporanea;

Logica;

Storia e metodologia delle scienze;

Psicologia applicata.

Art. 74 , e' modificato nel senso che nel secondo capoverso e' soppresso il seguente ultimo periodo:

"La prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo".

Art. 76 , il secondo capoverso e' abrogato e sostituito dal seguente:

"La prova scritta di Pedagogia, nel corso di diploma, puo' essere sostenuta solo dopo che si siano sostenuti i primi due esami di Pedagogia".

Art. 82 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Chirurgia plastica".

Art. 89 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

Spettroscopia di risonanza magnetica elettronica e nucleare;

Petrochimica;

Cromatografia analitica e preparativa;

Biopolimeri;

Lingua straniera tecnica.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

Spettroscopia e microonde;

Chimica cristalli difettivi;

Chimica analitica nucleare;

Microanalisi inorganica;

Analisi organica strumentale;

Lingua straniera tecnica.

Art. 92 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Metallurgia nucleare;

Chimica e tecnologia dei materiali nucleari;

Chimica analitica strumentale con esercitazioni;

Meccanismi di reazione in Chimica inorganica;

Tecnologie analitiche;

Chimica dei combustibili e dei propellenti;

Chimica e tecnologia del vetro e dei prodotti ceramici;

Disegno (corso speciale per chimici industriali);

Lingua straniera tecnica;

Chimica e tecnologia dei semiconduttori.

Dopo l'ultimo comma viene, inoltre, aggiunto il seguente "La scelta degli insegnamenti complementari caratterizza l'indirizzo di laurea in Chimica industriale che lo studente intende scegliere.

Gli indirizzi per la laurea in Chimica industriale sono i seguenti:

1) indirizzo nucleare;

2) indirizzo organico;

3) indirizzo inorganico-metallurgico;

4) indirizzo elettrochimico;

5) indirizzo petrochimico;

6) indirizzo organico-macromolecolare;

7) indirizzo analitico".

Art. 95 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo didattico:

Elettrodinamica;

Termodinamica;

Onde elettromagnetiche;

Fisica atomica;

Istituzioni di fisica atomica Meccanica;

Acustica.

Per l'indirizzo applicativo:

Istituzioni di fisica atomica;

Onde elettromagnetiche;

Tecniche elettroniche;

Misure elettroniche;

Tecnologie elettroniche;

Comunicazioni elettriche;

Teoria della conduzione;

Campi elettromagnetici e circuiti;

Elettronica II;

Elettrotecnica;

Misure elettriche.

Per l'indirizzo generale:

Istituzioni di algebra superiore;

Matematiche complementari.

Art. 107 , agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Prospezioni geofisiche;

Geologia storica.

Art. 113 , e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Appartengono alla Facolta' i seguenti istituti:

Istituto di Botanica e di Fisiologia vegetale con annesso Orto botanico;

Istituto di Chimica analitica e di Chimica analitica applicata;

Istituto di Chimica fisica, di Chimica teorica e di Elettrochimica;

Istituto di Chimica generale e inorganica e di Chimica inorganica industriale;

Istituto di Chimica organica e di Chimica organica industriale;

Istituto di Disegno;

Istituto di Fisica "Galileo Galilei";

Istituto di Fisica nucleare;

Istituto di Fisica teorica e delle particelle elementari;

Istituto di Fisica terrestre, di Geodesia e di Geografia fisica;

Istituito e Museo di Anatomia comparata;

Istituto e Museo di Antropologia e di Etnologia;

Istituto e Museo di Geologia, di Paleontologia e di Geologia applicata;

Istituto e Museo di Mineralogia e di Giacimenti minerari;

Istituto e Museo di Petrografie e di Geochimica;

Istituto e Museo di Zoologia e di Genetica;

Istituto di Analisi matematica, di Meccanica razionale e di Fisica matematica;

Istituto di Algebra e di Geometria;

Osservatorio Astrofisico di Asiago;

Seminario Chimico;

Seminario Fisico;

Seminario di Scienze biologiche;

Seminario di Scienze geologiche;

Seminario Matematico;

Stazione Idrobiologica di Chioggia.

I due Istituti matematici e il Seminario hanno sede e biblioteca in comune.

Art. 115 , e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Al Seminario chimico appartengono i professori ufficiali di chimica della Facolta' di scienze i quali propongono al rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore, scelto quest'ultimo fra i professori di ruolo della Facolta' appartenenti al Seminario e che fa parte di diritto del Consiglio. Il direttore ed il Consiglio restano in carica per un triennio".

Art. 118 , e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale e' affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Egli e' coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici".

Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Seminario fisico:

Seminario fisico

Art. 121. - Il Seminario fisico ha lo scopo di diffondere la cultura e di promuovere studi e ricerche nel campo della fisica L'attivita' del Seminario consiste in cicli di lezioni esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.

Art. 122. - Al Seminario appartengono i professori ufficiali della Facolta' di scienze aventi insegnamenti di fisica.

Art. 123. - Al Seminario e' preposto un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore e' professore di ruolo di disciplina fisica della Facolta', nominato dal rettore su proposta del Consiglio di Facolta'. Fanno parte del Consiglio del Seminario tutti i professori di ruolo di discipline fisiche delle Facolta' di scienze e di ingegneria

Art. 124. - L'iscrizione al Seminario e' obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in Fisica.

Possono iscriversi anche gli studenti di altri corsi di laurea, nonche' i laureati e i laureandi fuori corso.

Art. 125. - A tutti gli iscritti e' fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.

Art. 126. - Il Seminario fisico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico.

Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina, nel suo seno un bibliotecario a cui e' affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed 6 rieleggibile. Egli e' coadiuvato dagli assistenti di fisica.

Art. 127. - Il Seminario fisico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione.

Art. 128. - Agli iscritti al Seminario puo' essere rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Gli articoli 130, 131 e 132 (ex 122, 123 e 124) relativi al Seminario di scienze biologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 130. - Il Seminario comprende una sezione di biologia animale e una sezione di biologia vegetale.

Al Seminario e' preposto un direttore assistito da un Consiglio.

Il direttore e' un professore di ruolo di disciplina biologica della Facolta', nominato dal rettore su proposta del Consiglio di Facolta'.

Il direttore coordina l'attivita' delle due sezioni del Seminario.

Fanno parte del Consiglio del seminario tutti i professori di ruolo di discipline biologiche della Facolta' di scienze e quelli delle Facolta' di medicina e di agraria che impartiscono insegnamenti fondamentali e complementari per la laurea in Scienze biologiche.

Art. 131. - L'iscrizione al Seminario e' obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio in corso e fuori corso della laurea in Scienze biologiche e per quelli dell'indirizzo biologico della laurea in Scienze naturali. Saranno assegnati alla sezione del Seminario corrispondente all'indirizzo seguito per internato in un Istituto di biologia vegetale o animale.

Al Seminario possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facolta' (nonche' laureati e diplomati).

Art. 132. - Gli iscritti versano una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Il direttore del Seminario ripartisce le somme disponibili per il funzionamento tra le due sezioni in proporzione al numero dei rispettivi iscritti.

Gli articoli 134, 135 e 136 (ex 126, 127 e 128) relativi al Seminario di scienze geologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione Art. 134. - Il Seminario di scienze geologiche ha lo scopo di approfondire la cultura geologica e di promuovere studi e ricerche nei campi delle scienze geologico-paleontologiche, mineralogico-petrograficihe, geografico-geofisiche, e delle scienze affini, pure ed applicate. L'attivita' del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, convegni, comunicazioni, dimostrazioni scientifiche di laboratorio, escursioni di campagna, viaggi di studio e con qualsiasi altro mezzo possa servire allo scopo predetto.

Art. 135. - Il Seminario si articola in tre sezioni:

I - geologico paleontologica;

II - mineralogico - petrografica;

III - geografico - geofisica.

Art. 136. - Al Seminario appartengono i professori ufficiali delle discipline geologiche, mineralogiche e geofisiche della Facolta' di scienze, che costituiscono il Consiglio direttivo, e propongono al rettore la nomina di un direttore del Seminario scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo facenti parte del Consiglio stesso.

Il direttore resta in carica due anni ed e' coadiuvato dai capi delle sezioni direttamente designati dal Consiglio fra i propri membri.

Art. 137. - L'iscrizione al Seminario e' obbligatoria per gli studenti del secondo biennio in corso e fuori corso della laurea in Scienze geologiche e per quelli dell'indirizzo abiologico della laurea in Scienze naturali.

Possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facolta' (nonche' laureati e diplomati).

Dopo l'art. 139, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Seminario matematico:

Seminario matematico

Art. 140. - Il Seminario matematico ha lo scopo di diffondere la cultura matematica e di promuovere studi e ricerche matematiche.

Art. 141. - Al Seminario e' preposto un direttore assistito da un Consiglio.

Il direttore e' e' un professore di ruolo delle discipline matematiche della Facolta' di scienze o di ingegneria, nominato da rettore, su proposta dei Consigli delle due Facolta'; fanno parte del Consiglio del seminario i professori ufficiali delle discipline matematiche.

Art. 142. - L'iscrizione al Seminario e' obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in Matematica.

Possono iscriversi anche gli studenti in altre Facolta', nonche' i laureati e i laureandi fuori corso.

Art. 143. - A tutti gli iscritti e' fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.

Art. 144. - Il Seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione.

Art. 145. - Agli iscritti al Seminario puo' essere rilasciato un - certificato.

Art. 147. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Farmacia industriale".

Art. 153 , agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Economia di mercato dei prodotti agricoli;

Fisiopatologia vegetale;

Metodologia statistica in agricoltura;

Tecnica della meccanizzazione agricola;

Tecniche della conservazione dei prodotti agricoli

Art. 170 , agli Istituti della Facolta' di ingegneria sono aggiunti i seguenti:

Istituto di idraulica;

Istituto di matematica applicata.

Dall'elenco degli stessi Istituti e' soppresso l'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche.

Art. 202 , all'elenco delle materie integrative per la Scuola di perfezionamento in Filologia moderna sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Filologia medioevale e umanistica;

Storia della letteratura centro e sud americana;

Storia del teatro e dello spettacolo;

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.