DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1213
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneita' tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa della Societa' mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari), piazza Iglesias n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, numero 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati della Societa' mineraria carbonifera sarda, per azioni con sede in Carbonia (Cagliari), piazza Iglesias n. 1, destinati alle attivita' elettriche situati nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, e gli impianti della stessa Societa' per l'interconnessione in corrente continua con la rete elettrica nazionale. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita' cui essi sono destinati, e le concessioni di cui ai decreti dell'Assessore all'industria e al commercio della Regione autonoma della Sardegna n. 122 in data 9 maggio 1956, e n. 132 in data 22 maggio 1936, per la coltivazione di combustibili fossili nelle localita' Serici, sita nel territorio dei comuni di Gonnesa e Portoscuso (Cagliari), e Cortoghiana Nuova, sita nel territorio del confine di Carbonia (Cagliari), registrati dalla Corte dei conti, Delegazione per la Regione sarda rispettivamente il 25 maggio 1956 nel registro Assessorato industria e commercio n. 1, foglio n. 3, e il 9 giugno 1956 nello stesso registro al foglio n. 5.
Art. 2
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i legali rappresentanti della Societa' assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.
Art. 3
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Cagliari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici. L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica. Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari. Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Societa' non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore nel cui contraddittorio e' eseguita l'ammissione nel possesso.
Art. 4
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Societa' debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. La Societa' e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Art. 5
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 111. - VILLA
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