DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1220
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Milano, relative alla istituzione presso la Facolta' di agraria del Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari;
Riconosciuta la necessita' ai fini di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico delle Facolta' di agraria di approvare le proposte anzidette;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso le Facolta' di agraria puo' essere istituito il Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto Corso di laurea, la durata e l'ordinamento del Corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la "Laurea in scienze delle preparazioni alimentari". La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' integrata nel senso che la Facolta' di agraria rilascia anche la laurea in Scienze delle preparazioni alimentari. Dopo la tabella XXXI annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' inserita la tabella annessa al presente decreto, che assume il numero XXXI bis.
Art. 2
A decorrere dall'anno accademico 1964-65 e' istituito presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Milano il Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari.
Art. 3
Lo statuto dell'Universita' anzidetta e' conseguentemente modificato nel senso che dopo l'art. 51 e' inserito un nuovo articolo che assume il n. 52, contenente l'ordinamento del Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari conforme a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 103. - VILLA
Tabella XXXI bis
TABELLA XXXI bis LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica; diploma di abilitazione, per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari e per geometri. Durata del corso: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi di applicazione. BIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI Insegnamenti fondamentali: 1) Morfologia e fisiologia vegetale; 2) Botanica sistematica ed applicata; 3) Matematica; 4) Fisica; 5) Chimica generale ed inorganica; 6) Morfologia e fisiologia animale; 7) Chimica organica (biennale); 8) Chimica fisica; 9) Chimica analitica (biennale); 10) Microbiologia e immunologia. TRIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE Insegnamenti fondamentali: 1) Zootecnica generale; 2) Biochimica generale; 3) Igiene; 4) Patologia animale e ispezioni delle carni; 5) Analisi chimica dei prodotti alimentari; 6) Industrie alimentari (biennale); 7) Igiene degli alimenti; 8) Microbiologia industriale; 9) Enzimologia; 10) Fisiologia della nutrizione e razionamento. Insegnamenti complementari: 1) Tossicologia bromatologica e Tecnopatia agraria; 2) Fitofarmaci (semestrale) 3) Tecnica delle applicazioni frigorifiche (semestrale); 4) Tecnica delle conserve alimentari; 5) Approvvigionamenti e Mercato. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. A giudizio della Facolta' i corsi biennali di Chimica organica e di Chimica analitica potranno anche essere svolti per la prima parte nel biennio propedeutico e per la seconda parte nel triennio di applicazione. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti fra quelli complementari. I due insegnamenti complementari di cui ai suindicati numeri 1) e 5) si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione, chiederne convalida alla Facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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