LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi: "Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità. La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.