LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224

Type Legge
Publication 1964-11-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi: "Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità. La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".

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