LEGGE 10 novembre 1964, n. 1225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, è prorogata fino al 31 dicembre 1967. È del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.
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