LEGGE 29 ottobre 1964, n. 1233
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'argento al valore militare al comune di Vestenanova (Verona). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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