DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1964, n. 1236

Type DPR
Publication 1964-05-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1092, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le proposte anzidette;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1964-65 e' istituito presso la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, il corso di laurea in Lingue e letterature orientali. I titoli di ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la "laurea in Lingue e letterature orientali". La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' integrata nel senso che la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia rilascia, oltre la laurea in Lingue e letterature straniere, anche la laurea in Lingue e letterature orientali. Dopo la tabella IX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' inserita, assumendo il numero IX-bis, la tabella annessa al presente decreto.

Art. 3

Con provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 63 del testo unico 31 agosto 1963, n. 1592, saranno approvate le convenzioni stipulate tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ed il Comune e l'Amministrazione provinciale di Venezia per la istituzione e finanziamento di due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti orientalistici del corso di laurea in Lingue e letterature orientali.

Art. 4

Agli incarichi di insegnamento del suddetto corso di laurea sara' provveduto con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, nell'ambito degli incarichi conferibili con i fondi di bilancio all'uopo autorizzati.

Art. 5

Lo statuto dell'Istituto anzidetto e' modificato nel senso che dopo l'art. 19 e' inserito un nuovo articolo che assume il n. 20, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1964

Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 102. - VILLA

Tabella

Tabella contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, annesso alla Facolta' di lingue e letterature straniere. Titoli di ammissione: diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, diploma di abilitazione magistrale, diploma degli Istituti tecnici di ogni tipo a norma della legge 21 luglio 1961, n. 685; licenza a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue Marcelline di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal Liceo femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo (v. tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652). Durata del corso di studi quattro anni: Insegnamenti fondamentali: 1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere tra l'araba, la ebraica, la cinese, la giapponese o dell'India); 2) una seconda lingua o letteratura orientale (da scegliere come sopra); 3) lingua inglese o lingua russa (biennale); 4) Geografia del vicino medio ed estremo Oriente; 5) Storia politica e delle istituzioni dell'Oriente (biennale); 6) Storia delle religioni dell'Oriente; 7) Lingua e letteratura italiana (biennale); Sono insegnamenti complementari: 1) Lingua e letteratura turca; 2) Lingua e letteratura iranica; 3) Storia dell'arte orientale; 4) Francese. Lo studente deve seguire per quattro anni l'insegnamento della prima lingua e letteratura orientale e per un biennio l'insegnamento della seconda lingua e letteratura orientale. Per essere ammesso all'esame di laurea (il cui diploma indichera' la specializzazione nella lingua e letteratura scelta come materia quadriennale) lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami della lingua e letteratura quadriennale, della biennale, degli insegnamenti obbligatori e di altri due insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Gli esami di 1°, 2°, 3° e 4° anno, nella lingua e letteratura scelta come materia quadriennale constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta comporta una traduzione in italiano per gli studenti del primo e secondo anno, una versione dall'italiano, un dettato e una composizione letteraria nella lingua orientale per gli esami del 3° e 4° anno. Le prove orali comprendono la materia del corso ufficiale dell'anno, un esame generale di storia letteraria ed una lezione pratica. Per gli esami della seconda lingua e letteratura la prova scritta comporta una traduzione in italiano, la prova orale la materia del corso monografico, nozioni di grammatica e nozioni generali di storia letteraria. Le prove delle altre materie sono soltanto orali. Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga e non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta. Lo studente ha l'obbligo di frequentare il Seminario di lingua e letteratura prescelta fin dal primo anno come materia di specializzazione e compiervi i lavori assegnati dal rispettivo direttore. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sulla lingua e letteratura scelta come materia quadriennale. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Allegato 1-art. 1

Repertorio n. 26. Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per un insegnamento di lingua e letteratura orientale presso la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno il giorno 20 del mese di novembre in Venezia in una sala al 4° piano del palazzo Corner e precisamente nell'ufficio del presidente della Provincia, innanzi a me dott. Guido Monaco, nato a Cosenza il 13 febbraio 1908, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, delegato con decreto rettorale in data 18 aprile 1955 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblica-amministrativa per conto e nell'interesse del suddetto Istituto, e termini dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori: dott. Bruno Zernitz, nato il 1 novembre 1905 a Trieste e residente a Venezia e Guido Costantini, nato il 15 novembre 1898 a Venezia, residente a Venezia-Mestre, testi riconosciuti idonei a sensi di legge e a me personalmente noti, sono comparsi: il comm. rag. Alberto Bagagiolo, nato a Venezia il 19 settembre 1907 presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazioni del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale rispettivamente in data 28 luglio e 26 settembre 1961 (allegati A e C); il gr. uff. prof. Italo Siciliano, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 luglio 1895, Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1961 (allegato B). Premesso che la richiesta d'istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature orientali inoltrata dalle autorita' accademiche dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia e' stata favorevolmente esaminata dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione; che il Consiglio della provincia di Venezia, nell'intento di potenziare l'Istituto universitario veneziano ha deliberato di fornire per un ventennio i fondi necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale (allegato A); che il Consiglio della Facolta' di lingue letterature straniere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia hanno deliberato di approvare, entro i limiti delle rispettive competenze, la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Istituto medesimo alla stipulazione della presente convenzione (allegati D, E, B); Tutto cio' premesso i predetti comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sara' istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta' ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale.

Allegato 1-art. 2

Art. 2. La provincia di Venezia si obbliga a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letteratura straniere di Venezia per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) per il periodo di anni 20 consecutivi a decorrere dalla data di nomina del professore stesso.

Allegato 1-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella che l'Istituto e' tenuto a rimborsare allo Stato, a norma di quanto disposto dal successivo art. 6, la provincia di Venezia versera', in aggiunta al contributo di cui al precedente articolo, la somma occorrente per integrare la differenza.

Allegato 1-art. 4

Art. 4. La provincia di Venezia si obbliga inoltre a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamenti di quiescenze, previdenza ed assistenza. La provincia di Venezia si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente articolo tre.

Allegato 1-art. 5

Art. 5. Le somme di cui al precedenti articoli saranno dalla provincia di Venezia versate all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Allegato 1-art. 6

Art. 6. L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di lingua e letteratura orientale nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Allegato 1-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia del professore titolare di una delle cattedre orientalistiche del corso di laurea in lingue e letterature orientati e si intendera' tacitamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Allegato 1-art. 8

Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intendera' soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Allegato 1-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature stranieri di Venezia, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Essa diventera' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi enti rappresentati e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettera degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di due fogli scritti su facciate sette e tre righe dell'ottava. Comm. rag. Alberto Bagagiolo, presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia: F.to Alberto BAGAGIOLO Gr. uff. prof. Italo Siciliano, rettore dell'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere e di Venezia: F.to: I. SICILIANO Dott. Bruno ZERNITZ, teste: F.to: Bruno ZERNITZ Sig. Guido Costantini, teste: F.to: Guido COSTANTINI Dott. Guido Monaco, ufficiale rogante: F.to: Guido MONACO Registrato a Venezia - Ufficio atti civili, addi' 21 novembre 1961, n. 1878, volume 316 Atti pubblici. Esatte L. gratis. - Il direttore: B. CASATI.

Allegato 2-art. 1

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