DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. 1237
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina l'11 giugno 1964 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Tisiologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MEZZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, a Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 118. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 1
Repertorio n. 105 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno il del mese di giugno nel Rettorato dell'Universita' degli studi di Messina, innanzi a me, dott Renato Capunzo, nato a Napoli il 3 febbraio 1921, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 22 novembre 1963, a redigere ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato coli regio decreto 6 aprile 1924, n 674, ed alla presenza dei signori: doti. Raffaele Piciche', nato a Messina, il 1 novembre 1921 direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria, e dott. Antonio Casella, nato a Messina il 30 gennaio 1925, direttore di sezione dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: da una parte il prof. Salvatore Pugliatti, nato a Messina il 16 marzo 1903, Rettore dell'Universita' degli studi di Messina e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, a autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 1964 che fa parte integrante del presente atto come allegato A; dall'altra il prof. Omodei Zorini Attilio, nato a Candia Lomellino (Pavia) il 24 marzo 1897, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, con sede in Roma, ed il prof. Giovanni Paolo L'Ettore, nato a La Spezia il 22 novembre 1903 il quale interviene al presente atto nella sia qualita' di segretario generale della Federazione predetta, entrambi a cio' autorizzati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in data 7 gennaio che per estratto autentico si allega ai presente atto sotto la lettera B, comparenti della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Tisiologia fra le materie complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia; che la Federazione italiana contro la tubercolosi, allo scopo di potenziare i mezzi di lotta contro la tubercolosi e di contribuire al progresso degli studi in tal campo. 6 venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla Cattedra di tisiologia che la Facolta' di medicina e chirurgia, ravvisando l'importanza assunta da tale insegnamento, ha espresso parere favorevole alla istituzione, mediante convenzione della Cattedra di ruolo; che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo nonche' lo schema di convenzione: tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina venga attuato l'insegnamento di Tisiologia si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) lire 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) lire 92(1.100 (novecentoventimila), pari al 20% dei contributi di cui alla lettera d): , per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo 1 debbono essere versati all'Universita' di Messina in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si obbliga ad elevare il relativo contributo Fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Messina per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di tisiologia. L'Universita' di Messina versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Tisiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di 20 anni in 20 anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' Immediatamente dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Messina non assume alcun onere ed obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Messina-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Messina, sara' registrata in esenzione a tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1703](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1703~art45). Il presente atto viene da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante. La presente convenzione e' scritta su due fogli ed occupa sei facciate e parte della settima. Il rettore: f.to Salvatore PUGLIATTI f.to R. OMODEI ZORINI - f.to Paolo L'ELTORE f.to Raffaele PICICHE - f.to Antonino CASELLA Il direttore amministrativo: f.to Renato CAPUNZO Registrato a Messina addi' 23 giugno 1964, n. 911. Vol. 72, foglio - Messina Atti Pubblici Esatte Lire, gratis. - Il direttore: f.to dott. Pio VESPIGNANI.
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