LEGGE 18 novembre 1964, n. 1250
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 13 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 3 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
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