LEGGE 18 novembre 1964, n. 1251
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali. Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.
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