LEGGE 18 novembre 1964, n. 1264
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Alle obbligazioni emesse dalla Società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.