LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

Type Legge
Publication 1964-11-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegni di superinvalidità è elevato nelle seguenti misure: 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera A: da lire 180.000 a lire 660.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera A-bis: da lire 180.000 a lire 612.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera B: da lire 180.000 a lire 510.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera C: da lire 180.000 a lire 516.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera D: da lire 180.000 a lire 492.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera E: da lire 180.000 a lire 468.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera F: da lire 180.000 a lire 408.000 annue; 1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera G: da lire 180.000 a lire 384.000 annue; 1ª categoria senza superinvalidità: da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

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