LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1267
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.