LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1268
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.