LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1269
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta. A partire dal 1966 l'Ente sarà assoggettato all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonchè alla imposta ordinaria sulle società.
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