LEGGE 18 novembre 1964, n. 1271
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente: L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile.
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