LEGGE 12 novembre 1964, n. 1279
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
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