DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1289

Type DPR
Publication 1964-11-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto

il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 10 ottobre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della Chirurgia plastica, ricostruttiva in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa, al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 198. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 1

Rep. n. 119 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Chirurgia plastica ricostruttiva" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno dieci del mese di ottobre nel Rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, innanzi a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 7 febbraio 1964, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1° classe dell'Amministrazione universitaria, e rag. Paolo Deiana, nato a Pozzomaggiore (Sassari). Il 26 gennaio 1934, ragioniere aggiunto dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: da una parte, il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore dell'Universita' degli studi di Sassari e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 8 ottobre 1964 che fa parte integrante del presente atto come allegato A): dall'altra il prof. Franco Flarer, nato a Pavia il 21 dicembre 1899, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di socio nazionale dell'Accademia italiana di scienze biologiche e morali, con sede in Roma, a cio' autorizzato con deliberazione del Consiglio di presidenza in data 1 ottobre 1964 che per estratto autentico si allega ai presente atto sotto la lettera D), comparente della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo. Premesso che la Facolta' di medicina e chirurgia in seduta del 21 luglio 1964 ha formulato la proposta approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 25 luglio e 7 settembre 1964 di introdurre nell'elenco degli insegnamenti complementari necessari al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di chirurgia plastica ricostruttiva i cui atti, trasmessi al superiore Ministero con nota in data 17 settembre 1964, n. 4321, sono attualmente all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione; che l'Accademia italiana di scienze biologiche e morali, allo Scopo di estendere i benefici terapeutici della chirurgia plastica e di contribuire al progresso degli studi in tal campo, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di chirurgia plastica ricostruttiva; che la Facolta' di medicina e chirurgia, ravvisando l'importanza assunta da tale insegnamento, ha espresso con delibera in data 8 ottobre 1964, parere favorevole alla istituzione, mediante convenzione della cattedra di ruolo; che il Consiglio di amministrazione ha esaminato ed approvato, nell'adunanza in data 8 ottobre 1964, la proposta per l'istutizione di un posto convenzionato di professore di ruolo nonche' lo scema di convenzione: tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue, subordinando la validita' della presente convenzione alla approvazione da parte del Consiglio superiore della istruzione della istituzione del nuovo insegnamento complementare di chirurgia plastica e ricostruttiva: Art. 1. L'Accademia italiana di scienze biologiche e morali di Roma, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari venga attuato l'insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 10 dei testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) lire 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita'. A qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) lire 920.000 (novecentoventimila), pari al 20% del contributo di cui ala lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spetta e al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Sassari in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Accademia italiana di scienze biologiche e morali di Roma si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore di professori universitari, l'Accademia italiana di scienze biologiche e morali di Roma si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art 1, lettura b. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Sassari per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Chirurgia plastica ricostruttiva. L'Universita' di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1. comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Chirurgia plastica ricostruttiva e si riterra' tacitamente rinnovata di 20 anni in 20 anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Sassari non assume alcun onere od obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Sassari-art. 8

Art. 8. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Sassari sara' registrata in esenzione a tassa di registro e bollo, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me, ufficiale rogante. La presente convenzione e' scritta su tre (3) fogli ed occupa sette (7) facciate e parte della presente. F.to prof. Sergio COSTA F.to prof. Franco FLARER F.to Pietro PUCCINI, funzionario rogante F.to Giulio ZEDDA, teste F.to Paolo DEIANA, teste Copia conforme all'originale, compresi gli allegati, muniti delle prescritte firme marginali, registrato fiscalmente a Sassari addi' 10 ottobre 1964 al n. 1237, Mod. I, Vol. 309, gratis. Sassari, addi' 10 ottobre 1964 Il direttore amministrativo: Pietro PUCCINI

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