DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1306
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2210, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 96 , e' sostituito dal seguente:
"La durata di ciascuna Scuola e' fissata come segue:
cinque anni per le Scuole di specializzazione in Medicina generale ed in chirurgia generale;
quattro anni per quelle di Ostetricia e ginecologia;
tre anni per quelle di Ortopedia, Oculistica, Malattie nervose e mentali. Otorinolaringoiatria, Pediatria e Puericoltura, Radiologia medica e Radioterapia, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina del lavoro, Urologia;
due anni per quelle di Malattie cutanee e veneree. Tisiologia e malattie polmonari, Igiene, Anestesiologia".
Art. 98 , e' sostituito dal seguente:
"Il corso delle lezioni sara' impartito dal direttore della Scuola e da un corpo insegnanti che verra' scelto ogni anno dalla Facolta' stessa, su proposta del direttore della Scuola tra i professori titolari e incaricati, tra i liberi docenti e gli assistenti di ruolo".
Art. 101 e' sostituito dal seguente:
"Il programma dei corsi e il numero delle lezioni sara' coordinato dalla Facolta' su proposta dei direttori della Scuola".
Art. 108 , i primi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezione e alla fine dovranno sostenere un esame per ogni singolo corso di lezioni.
I riprovati in non piu' di due materie potranno essere ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione.
Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di 3 membri, compreso un libero docente sono nominate dal preside su proposta del direttore della Scuola".
L'art. 118, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazioni in Pediatria e' abrogato e sostituito da seguente nuovo ordinamento.
Scuola di specializzazione in Pediatria e puericoltura
Art. 118. - I Anno: Fisio-patologia della nutrizione e della crescita, Anatomia ed istologia patologica, Diagnostica di laboratorio, Puericultura.
II Anno: Ortopedia e chirurgia infantile. Dermato-venercologia, Semeiotica pediatrica, Clinica pediatrica.
III Anno: Otorinolaringolatria, Neuropsichiatria infantile, Legislazione sanitaria ed igiene scolastica.
Particolarita' di terapia nell'eta' infantile, Clinica pediatrica.
L'art. 121, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni
Art. 121. - I Anno: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica, Tecnica delle autopsie giudiziarie, Microscopia legata alla medicina legale (laboratorio); Questioni medico-legali in rapporto al diritto penale e civile, Elementi di Diritto pubblico e privato, Elementi di Diritto processuale penale e civile.
II Anno: Elementi di legislazione del lavoro e delle assicurazioni, Tecnica delle perizie medico-legali, Semeiotica medica negli operai assicurati ed infortunistica, Chimica e tossicologia forense, Traumatologia forense (semeiotica), Malattie del lavoro.
III Anno: Medicina legale assicurativa, Infortunistica medico-legale, Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni, Invalidita' e rieducazione professionale, Polizia scientifica e medico giudiziaria, Psicologia forense e antropologia criminale.
L'art. 122, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia e' abrogato e sostituito dal seguente.
Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia
Art. 122. - I Anno: Fisica delle radiazioni, Tecnica radiodiagnostica, Proiettica radiografica, Tecnica radioterapica, Radiobiologia (biennale), Elettrobiologia e terapia.
II Anno: Diagnostica radiologica (biennale), Radiobiologia, Radioterapia (biennale), Medicina nucleare (biennale), Dosimetria.
III Anno: Diagnostica radiologica, Radioterapia, Medicina nucleare, Patologia da radiazioni, Radioprotezioni.
Gli articoli dal n. 126 al 134 relativi alla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:
Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
Art. 126. - I Anno: Fisiologia del lavoro, Igiene del lavoro, Tecnologia, Psicologia del lavoro e psicotecnica, Patologia del lavoro, Tecnica e diagnostica di laboratorio.
II Anno: Clinica del lavoro, Tossicologia professionale, Anatomia patologica delle malattie professionali, Radiologia, Medicina preventiva.
III Anno: Clinica del lavoro, Infortunistica, Dermatologia professionale, Neuropatologia professionale, Medicina assicurativa e valutazione di danno.
Gli articoli dal n. 135 al n. 144, relativi alla Scuola di specializzazione in Urologia sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento.
Scuola di specializzazione in Urologia
Art. 127. - I Anno: Anatomia, delle vie urinarie, Fisiopatologia della funzione urinaria (reni, ureteri, vescica, prostata), Tecnica urologica ed endoscopica.
II Anno: Semeiotica e diagnostica urologica, Radiologia urologica, Anatomia patologica delle vie urinarie.
III Anno: Patologia e terapia medica e chirurgica delle vie urinarie, Tecnica operatoria chirurgica ed urologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, Il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 4. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2210, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 96, e' sostituito dal seguente: "La durata di ciascuna Scuola e' fissata come segue: cinque anni per le Scuole di specializzazione in Medicina generale ed in chirurgia generale; quattro anni per quelle di Ostetricia e ginecologia; tre anni per quelle di Ortopedia, Oculistica, Malattie nervose e mentali. Otorinolaringoiatria, Pediatria e Puericoltura, Radiologia medica e Radioterapia, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina del lavoro, Urologia; due anni per quelle di Malattie cutanee e veneree. Tisiologia e malattie polmonari, Igiene, Anestesiologia". Art. 98, e' sostituito dal seguente: "Il corso delle lezioni sara' impartito dal direttore della Scuola e da un corpo insegnanti che verra' scelto ogni anno dalla Facolta' stessa, su proposta del direttore della Scuola tra i professori titolari e incaricati, tra i liberi docenti e gli assistenti di ruolo". Art. 101 e' sostituito dal seguente: "Il programma dei corsi e il numero delle lezioni sara' coordinato dalla Facolta' su proposta dei direttori della Scuola". Art. 108, i primi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezione e alla fine dovranno sostenere un esame per ogni singolo corso di lezioni. I riprovati in non piu' di due materie potranno essere ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione. Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di 3 membri, compreso un libero docente sono nominate dal preside su proposta del direttore della Scuola". L'art. 118, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazioni in Pediatria e' abrogato e sostituito da seguente nuovo ordinamento. Scuola di specializzazione in Pediatria e puericoltura Art. 118. - I Anno: Fisio-patologia della nutrizione e della crescita, Anatomia ed istologia patologica, Diagnostica di laboratorio, Puericultura. II Anno: Ortopedia e chirurgia infantile. Dermato-venercologia, Semeiotica pediatrica, Clinica pediatrica. III Anno: Otorinolaringolatria, Neuropsichiatria infantile, Legislazione sanitaria ed igiene scolastica. Particolarita' di terapia nell'eta' infantile, Clinica pediatrica. L'art. 121, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni Art. 121. - I Anno: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica, Tecnica delle autopsie giudiziarie, Microscopia legata alla medicina legale (laboratorio); Questioni medico-legali in rapporto al diritto penale e civile, Elementi di Diritto pubblico e privato, Elementi di Diritto processuale penale e civile. II Anno: Elementi di legislazione del lavoro e delle assicurazioni, Tecnica delle perizie medico-legali, Semeiotica medica negli operai assicurati ed infortunistica, Chimica e tossicologia forense, Traumatologia forense (semeiotica), Malattie del lavoro. III Anno: Medicina legale assicurativa, Infortunistica medico-legale, Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni, Invalidita' e rieducazione professionale, Polizia scientifica e medico giudiziaria, Psicologia forense e antropologia criminale. L'art. 122, relativo all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia e' abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia Art. 122. - I Anno: Fisica delle radiazioni, Tecnica radiodiagnostica, Proiettica radiografica, Tecnica radioterapica, Radiobiologia (biennale), Elettrobiologia e terapia. II Anno: Diagnostica radiologica (biennale), Radiobiologia, Radioterapia (biennale), Medicina nucleare (biennale), Dosimetria. III Anno: Diagnostica radiologica, Radioterapia, Medicina nucleare, Patologia da radiazioni, Radioprotezioni. Gli articoli dal n. 126 al 134 relativi alla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento: Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro Art. 126. - I Anno: Fisiologia del lavoro, Igiene del lavoro, Tecnologia, Psicologia del lavoro e psicotecnica, Patologia del lavoro, Tecnica e diagnostica di laboratorio. II Anno: Clinica del lavoro, Tossicologia professionale, Anatomia patologica delle malattie professionali, Radiologia, Medicina preventiva. III Anno: Clinica del lavoro, Infortunistica, Dermatologia professionale, Neuropatologia professionale, Medicina assicurativa e valutazione di danno. Gli articoli dal n. 135 al n. 144, relativi alla Scuola di specializzazione in Urologia sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento. Scuola di specializzazione in Urologia Art. 127. - I Anno: Anatomia, delle vie urinarie, Fisiopatologia della funzione urinaria (reni, ureteri, vescica, prostata), Tecnica urologica ed endoscopica. II Anno: Semeiotica e diagnostica urologica, Radiologia urologica, Anatomia patologica delle vie urinarie. III Anno: Patologia e terapia medica e chirurgica delle vie urinarie, Tecnica operatoria chirurgica ed urologica.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI
Visto, Il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 4. - VILLA
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