LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1320
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè degli attuali organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali, previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è prorogata sino alla data del 31 ottobre 1965.
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