LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1331
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.
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