LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1333

Type Legge
Publication 1964-12-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Articolo unico. A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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