LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1341
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le linee aeree elettriche esterne sono soggette alla osservanza delle prescrizioni della presente legge. La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovrà avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente.
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