LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1358
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Incremento di fondi per l'edilizia scolastica
È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate. Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.