LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1359

Type Legge
Publication 1964-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

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