LEGGE 14 dicembre 1964, n. 1398
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 736, è sostituito dal seguente: "Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente: Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato".
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