LEGGE 16 dicembre 1964, n. 1399
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini per un importo di spesa di 250.000.000 di lire.
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