DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1964, n. 1402

Type DPR
Publication 1964-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa, dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea, dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa, doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di ridurre i dazi delle merci provenienti dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea in applicazione dell'art. 14 del Trattato istitutivo della predetta Comunita', nonche' di modificare il regime daziario di alcuni prodotti in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1949 n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1965, ai prodotti compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali, elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati per ciascuna voce, rispettivamente, per le provenienze CEE, CEEA e CECA scortate dai certificati prescritti e per le provenienze CEE, CEEA e CECA non scortate dai certificati prescritti e per le altre provenienze.

Art. 2

Dal 1 gennaio 1965, per le merci importate alle condizioni previste dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, si applica il dazio forfettario del 3% sul valore.

Art. 3

Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23 per l'importazione in esenzione da dazio di merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccala' (voce di tariffa 03.02-A-I-b-2-bb) provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, e' aumentato da quintali 340.000 a quintali 380.000.

Art. 4

La sospensione del dazio per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), disposta, fino al 31 ottobre 1964 e limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, con lo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 808, e' prorogata fino al 31 dicembre 1964.

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1965 per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce di tariffa ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunita' Economica, Europea scortate dai certificati prescritti, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure: lire 246 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica federale di Germania; lire 1.525 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese; lire 2.704 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: marchi 1,40 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica federale di Germania; franchi 10,72 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese; fiorini 13,94 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Art. 6

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1965 per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce di tariffa 35.05-A) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita', e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.704 per 100 kg.

Art. 7

Salvo le diverse decorrenze stabilite agli articoli 1 e 2, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - SARAGAT FERRARI AGGRADI - MEDICI MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 33 - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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