LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1405

Type Legge
Publication 1964-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le Commissioni di scrutinio per le promozioni la Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rivelino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono ottenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorie di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie notifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

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