LEGGE 21 dicembre 1964, n. 1406

Type Legge
Publication 1964-12-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dello articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, e 20 dicembre 1962, n. 1719, è sostituito dal seguente: "L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia dal 18 maggio 1964".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.