DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1408

Type DPR
Publication 1964-12-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto

il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Catania in data 9 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63 secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Anestesiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti del contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 41. - VILLA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 1

Repertorio N. 128 REPUBBLICA ITALIANA Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anestesiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania. L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno nove del mese di dicembre, nel Rettorato dall'Universita' degli studi di Catania, innanzi a me cav. uff. dott. Giovanni Moretto, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, abilitato a ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'Universita' stessa con decreto rettorale del 31 agosto 1962, e alla presenza dei signori: dott. Angelo La Seta, nato a Sciacca (Agrigento) il 21 maggio 1923, e dott. Giuseppe Cipolla, nato a Comiso (Ragusa) il 21 febbraio 1938, entrambi impiegati dell'Universita' di Catania, testimoni idonei a sensi di legge. Sono presenti: da una parte il cav. di gran croce prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il sei aprile millenovecentoundici, Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Catania, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene in qualita' di legale rappresentante dell'Universita' medesima, autorizzato a quest'atto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', con delibera del 27 novembre 1964; dall'altra il sig. dott. Crimi Giuseppe, medico, nato a Rogalbuto (Enna) il sette aprile millenovecentotrenta, residente a Catania in piazza Federico di Svezia, 18, il quale agisce in nome e per conto della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, e in vece della sig.ra Minneci Lia, vedova La Vecchia, quest'ultima amministratore unico in carica della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Societa' per azioni, con sede in Roma, largo Alessandrina Ravizza n. 17, come da procura speciale due dicembre millenovecentosessantaquattro, in notar Carlo Maggiore, via del Viminale, 43, Roma. I comparenti della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, mi hanno richiesto della presente convenzione alla quale si premette: che lo statuto della Universita' degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Anestesiologia fra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia; che la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Societa' per azioni, considerata la particolare importanza assunta dalle discipline anestesiologiche, e allo scopo di poter consentire agli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia della Sicilia, una piu' approfondita preparazione in dette discipline, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, con delibere rispettivamente del 18 novembre 1964, del 27 novembre 1964 e del 27 novembre 1964, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia, approvando il relativo schema di convenzione; Cio' premesso Le parti convengono e stipulano quanto segue in unico contesto con la narrativa che precede. Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Catania e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 2

Art. 2. La Societa' E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, affinche' venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Universita' degli studi di Catania, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Catania in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 4

Art. 4. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a), del precedente art. 2, la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b), dello stesso art. 2, nonche' ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la E.M.E.S. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 della lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra', effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Catania, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Anestesiologia. L'Universita' medesima versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4 secondo comma.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Anestesiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima dalla sua scadenza.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 8

Art. 8. Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati: A) Procura speciale 2 dicembre 1964, repertorio n. 53359, notar comm. avv. Carlo Maggiore, via del Viminale n. 43, Roma; B) Certificato della Cancelleria civile e penale di Roma - Sezione societa' commerciali, rilasciato in data 18 novembre 1964; C) Deliberazione del Consiglio di Facolta' di medicina e chirurgia del 18 novembre 1964; D) Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 novembre 1964; E) Deliberazione del Senato accademico del 27 novembre 1964.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 9

Art. 9. La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Catania sara' registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volonta', lo approvano e lo sottoscrivono, con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante. Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, con mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di facciate sette e righe sedici di due fogli e viene come appresso sottoscritto. F.to: prof. Cesare SANFILIPPO nel nome; " dott. Giuseppe CRIMI, medico chirurgo nel nome; " dott. Angelo LA SETA, teste; " dott. Giuseppe CIPOLLA, teste; " dott. Giovanni MORETTO, ufficiale rogante. p.c.c. Il direttore amministrativo: G. MORETTO Registrata a Catania, Ufficio atti pubblici al n. 603, il 9 dicembre 1964. - Esente. Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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