LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1412
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.
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