LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1412

Type Legge
Publication 1964-12-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.