LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1414
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica; 2) avere sempre tenuto buona condotta; 3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa, data, l'età, stabilita dal presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge; 4) essere riconosciuta in possesso in possesso della idoneità fiso psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.
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