LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1415

Type Legge
Publication 1964-12-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.