LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1415
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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