DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. 1447

Type DPR
Publication 1964-09-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ferrara in data 19 febbraio 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psichiatria in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 5

L'eventuale eccedenza del contributo dell'ente finanziatore rispetto alla somma, dovuta dall'Universita' di Ferrara allo Stato, di cui all'art. 8 della presente convenzione, dovra' essere utilizzata dall'Universita' stessa per la dotazione della istituenda cattedra.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 65. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 1

Repertorio n. 106 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Ferrara destinato all'insegnamento di Psichiatria. L'anno millenovecentosessantaquattro in questo giorno di mercoledi diciannove del mese di febbraio innanzi a me dottor Pasquale Pericone, nato a Napoli il 16 gennaio 1914, direttore amministrativo e funzionario delegato con decreto rettorale 3 novembre 1966 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse della Universita' degli studi di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti d'accordo con me rinunciato alla loro presenza, sono comparsi: Da una parte Il prof. Gian Battista Dell'Acqua, nato a Vignola il 13 febbraio 1901, rettore della Universita' degli studi di Ferrara, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di rappresentante legale della Universita' stessa ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del giorno 30 gennaio 1964 che previa lettura da me datane alle parti allego al presente atto sub A); Dall'altra parte Il signor dott. Ing. Alfredo Carpeggiani, nato a Cento il 28 giugno 1883, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Ferrara e debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale del giorno 24 maggio 1963, approvata dalla G.P.A. In seduta del 2 luglio 1963 con deliberazione n. 28518/2/a che previa lettura da me datane alle parti si allega al presente atto sub B); Premesso che l'Amministrazione provinciale di Ferrara intende Istituire un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di Psichiatria nella Facolta' di medicina e chirurgia, come da delibera del Consiglio provinciale del giorno 24 maggio 1963, approvata dalla G.P.A. in seduta del 2 luglio 1963 allegata al presente atto sub D); che la Facolta' di medicina e chirurgia, con deliberazioni del 1 ottobre 1962 e del 7 maggio 1963, che previa lettura da me datane alle parti, si allegano al presente atto sub C) e sub D), ha esaminato ed approvato, nei limiti delle proprie competenze, l'istituzione della predetta cattedra convenzionata; che il Senato accademico, con deliberazione del 25 ottobre 1963, che previa lettura da me datane alle parti, si allega al presente atto sub. E), ha esaminato ed approvato, nei limiti delle proprie competenze, l'istituzione della predetta cattedra convenzionata; che il Consiglio di amministrazione con deliberazione del 30 gennaio 1964, allegata al presente atto sub A) ha esaminato ed approvato l'istituzione della predetta cattedra di Psichiatria. Tutto cio' premesso fra il prof, Gian Battista Dell'Acqua, rettore dell'Universita' degli studi di Ferrara ed il signor dott. ing. Alfredo Carpeggiani, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Ferrara sara' istituito un posto di ruolo per la cattedra di Psichiatria, in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 2

Art. 2. L'Amministrazione provinciale di Ferrara di obbliga di versare annualmente all'Universita' degli studi di Ferrara, per Il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere (dalla data di nomina del titolare del posto stesso la somma di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista attualmente per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.800.000, risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Amministrazione provinciale di Ferrara versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 4

Art. 4. La predetta convenzione avra' durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Universita' di Ferrara del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterra' automaticamente prorogata di 20 in 20 anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 5

Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 ai verificarsi dette condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo della cattedra di Psichiatria si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' Immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 6

Art. 6. L'Amministrazione provinciale di Ferrara si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Ferrara oltre a quanto indicato negli articoli precedenti la ulteriore somma di L. 760.000 (settecentosessantamila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.800.000, al fine di fronteggiare gli oneri relativi a trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. L'Amministrazione provinciale di Ferrara si obbliga altresi' di aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 7

Art. 7. L'Amministrazione provinciale di Ferrara mettera' a disposizione dell'Universita' degli studi di Ferrara, per tutta la durata della convenzione, l'intero attuale padiglione Cesare Lombroso, fornito delle necessarie attrezzature sanitarie, scientifiche e didattiche e di relativo personale di assistenza medica, tecnica ed infermieristica, per il funzionamento dell'istituto universitario di psichiatria. Le modalita', le condizioni ed i reciproci obblighi attinenti al funzionamento della Clinica psichiatrica saranno disciplinati da una convenzione aggiuntiva secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con [regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-24;1144), per l'esecuzione del [regio decreto 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-02-10;549).

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Ferrara-art. 8

Art. 8. L'Universita' degli studi di Ferrara, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di Psichiatria nel loro importo al lordo di ogni ritenuta e l'Universita' degli studi di Ferrara, versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6 e per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro, al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro, con modalita' da stabilirsi nella convenzione aggiuntiva, ogni eventuale eccedenza risultante tra la somma versata dall'Amministrazione provinciale, all'Universita' e quella versata dall'Universita' di Ferrara allo Stato, verra' posta a disposizione del titolare della cattedra di Psichiatria per l'acquisto di materiale didattico e scientifico inventariabile. A richiesta io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'. Il presente atto steso in carta libera perche' fatto nell'interesse dell'Universita' degli studi di Ferrara, consta di fogli tre, facciate sette, e righe due dell'ottava facciata scritti da persona di mia fiducia. Il rettore: G. B. DELL'ACQUA Il presidente dell'Amministrazione provinciale: A. CARPEGGIANI L'ufficiale rogante: P. PERICONE Esatte L. (esente). - Il cassiere (illeggibile). Registrato a Ferrara il 22 febbraio 1964, n. 2482. Mod. 1. Il direttore (illeggibile). Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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