DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1964, n. 1458

Type DPR
Publication 1964-12-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto

il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1964, n. 585, con il quale e' stata istituita la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Universita' di Siena Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 13 giugno 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Siena.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Petrografia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 109. - VILLA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 1

Repertorio n. 87 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Petrografia" presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Siena. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo di tredici (13) del mese di giugno in Siena, alle ore 17,30, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi, in via Banchi di Sotto n. 55, avanti a me dott. Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena, delegato con decreto rettorale n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti e contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi in una: 1) il gr. uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a S. Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore dell'Universita' degli studi di Siena, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberato del Consiglio di amministrazione dell'Universita' dell'11 aprile 1962, che si allega sotto l'allegato A); 2) il dott. prof. Virgilio Lazzeroni, nato a Firenze il 21 aprile 1915, domiciliato in Siena, presidente pro tempore dell'Amministrazione provinciale di Siena, il quale si presenta in esecuzione della deliberazione consiliare n. 35 del 3 marzo 1962, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 12 giugno 1962 al n. 18372/1917, che si allega al presente atto sotto la lettera B, il quale dichiara di agire in questo alto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale; 3) l'ing. Ugo Bartalini, nato a Firenze il 7 aprile 1899, domiciliato a Siena, sindaco pro-tempore del comune di Siena, il quale si presenta in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 17 marzo 1962, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 12 giugno 1962 n. 1156/1918, che si allega al presente atto sotto la lettera C, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune di Siena. Le parti della cui identita' personale e capacita' di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti fra di loro e di rinunciare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni. Premesso che il Rettore dell'Universita' di Siena, a seguito del voto espresso dalla Facolta' di farmacia, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'istituzione di una Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali che rilasci la laurea in Scienze naturali ed in Scienze biologiche; che, per rendere possibile il funzionamento della nuova Facolta', la Facolta' di medicina e chirurgia e quella di farmacia si sono impegnate a trasferire all'istituenda Facolta' un posto di professore di ruolo per ciascuna; che, allo stesso fine, l'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si sono assunti l'onere di provvedere, meta' per ciascuno, a convenzionare una cattedra di ruolo da destinare ad uno degli insegnamenti che saranno impartiti nella nuova Facolta' e precisamente a quello della "Petrografia"; che, essendo giunta la notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione scientifica del Consiglio superiore della pubblica istruzione per l'istituzione della nuova facolta' e dovendosi provvedere a concretare il piano finanziario per l'effettivo funzionamento della predetta, occorre stipulare tu convenzione mediante la quale il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena provvedano nei confronti dell'Universita' di Siena alla istituzione della cattedra di ruolo per la quale hanno assunto l'impegno di far fronte agli oneri occorrenti. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' di Siena e' istituito, a spese dell'Amministrazione provinciale e del comune di Siena - per provvedere al funzionamento della nuova Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali che rilascera' la laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali e con le norme dell'art. 73 comma secondo e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della "Petrografia".

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 2

Art. 2. In conseguenza di quanto sopra l'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano a versare, a titolo di liberalita' in due rate semestrali uguali ed anticipate all'Universita' di Siena il contributo annuo di L. 1.900.000 (lire unmilionenovecentomila) ciascuno, in modo da coprire l'importo della spesa media per un posto di ruolo di professore universitario.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra istituita con la presente convenzione dovesse superare l'importo del contributo di cui all'art. 2, l'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano ad aumentare i loro contributi nella misura occorrente a coprire la maggiore spesa necessaria effettivamente per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento dei contributi decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici ad opera dei quali il costo del mantenimento avra' superata la spesa di L. 3.800.000.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 4

Art. 4. L'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano inoltre a versare, sempre a titolo di liberalita', alla Universita' degli studi di Siena oltre quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di L. 380.000 (trecentoottantamila) annua per ciascuno pari all'importo del 20% del contributo di L. 1.900.000 facente carico a ciascun ente al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza previdenza ed assistenza. L'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 5

Art. 5. L'Universita' di Siena, in esecuzione degli accordi che sopra, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo istituito con la presente convenzione nel loro importo, al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' di Siena versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del Tesoro.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se non vengano a cessare, per qualsiasi motivo ad in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti tre casi suddetti il posto di professore di ruolo istituito con la presente convenzione si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data iniziale dell'effettivo, funzionamento della istituenda Facolta' e s'intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore Universita' di Siena-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Siena, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 5 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-05;380). Il presente atto scritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Siena. Il presente atto, escluso le firme, consta di numero sette facciate e di righe undici. F.to Giuseppe BIANCHINI n.n. F.to Virgilio LAZZERONI n.n. F.to Ugo BARTALINI nei nomi F.to Camillo AMIC Registrato a Siena il 14 giugno 1962 al n. 1696, volume 24, mod. 1 - gratis. - Il direttore: MOZZI. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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