DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1964, n. 1463
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 110. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 1
Repertorio n. 163/D UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge, L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' ventuno del mese di dicembre in Pavia, presso il rettorato dell'Universita' degli studi, Premesso che la ditta "Archifar - Laboratori chimico-farmacologici S.p.A., via Trivulzio, 18, Milano, si e' offerta di fornire i mezzi finanziari per addivenire alla istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nell'intento di contribuire al potenziamento degli studi medici, con particolare riguardo allo studio della Fisiopatologia della senescenza; che l'acquisizione di nuovi posti di professore di ruolo si traduce in un evidente beneficio per gli studi e favorisce una piu' specializzata ricerca scentifica in armonia con le esigenze dei tempi; che la Facolta' di medicina e chirurgia, nell'adunanza del 16 novembre 1964, ha accettato l'offerta della predetta Ditta, offerta che intende essere un tangibile contributo a vantaggio della scienza medica e un atto di benemerenza nel confronti dell'Universita' di Pavia; che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 17 e 18 dicembre 1964, hanno, ciascuno nell'ambito della propria competenza approvato all'unanimita' la proposta di istituzione di un posto di professore di ruolo lasciando alla Facolta' di decidere sulla sua assegnazione a disciplina compresa nello statuto dell'Universita'; Tutto cio' premesso Avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' di Pavia, con decreto elettorale 16 novembre 1952, alla continuata presenza dei signori: dott. Francesco Ricci, nato a Venafro, Campobasso, il 2 agosto 1926 e rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano, Roma, il 2 agosto 1935, intervenuti sui mia richiesta in qualita' di testi, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, sono comparsi i signori: da una parte Il prof. grand'ufficiale Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901 nella sua qualita' di magnifico rettore dell'Universita' di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della Facolta' di medicina e chirurgia, in data 16 novembre 1964, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 1964, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui fanno parte integrante; e dall'altra Il sig. Mario Giommoni, nato a Genova il 26 novembre 1922, nella sua qualita' di consigliere delegato della Societa' per azioni "Archifar - Laboratori chimico-farmacologici", via Trivulzio, 18, Milano, come risulta dall'allegata delibera del Consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 1964; persone della cui identita' personale e piena capacita' giuridica, io, ufficiale rogante sono pure certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La Societa' per azioni "Archifar - Laboratori chimico-farmacologici", via Trivulzio, 18, Milano, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia, venga attuato l'insegnamento di una disciplina da scegliere in aderenza alle premesse, fra quelle attualmente previste nello statuto dell'Universita' di Pavia, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un posto di professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore di quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Societa' "Archifar" si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza o di previdenza a favore dei professori universitari, la Societa' "Archifar" si impegna a costituire un fondo per fronteggiare gli oneri inerenti a tali trattamenti, e si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento ai contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo cosi' istituito. L'Universita' degli studi di Pavia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni prevista dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del professore di ruolo chiamato a coprire la cattedra e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' degli studi di Pavia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi, a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa, e' redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sei facciate e numero ventuno righe. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Ad esso sono allegate le delibere sopra menzionate in numero di quattro, di cui costituiscono parte integrante. Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volonta', ed in prova di cio', qui di seguito, si sottoscrivono unitamente ai testi intervenuti ed a me, ufficiale rogante. f.to Luigi De Caro, rettore; " Mario Giommoni, consigliere delegato S.p.A. Archifar; " Francesco Ricci, teste; " Goffredo Rossi, teste; " Umberto Marchi, ufficiale rogante. Registrato a Pavia il 23 dicembre 1964 al n. 1778 atti pubblici, volume 224, esatte lire: esente. - Il direttore: f.to Paolo Francesco SCHIFINO. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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