DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1471
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 14 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Clinica pediatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti addi' 11 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 94. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 1
Repertorio n. 121 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Clinica pediatrica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno quattordici del mese di dicembre in Sassari, in una sala del rettorato dell'Universita', avanti a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ed alla presenza dei signori: Zedda dott. Giulio, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria. Deiana rag. Paolo, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1934, ragioniere aggiunto dell'Amministrazione medesima; testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti da una parte il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore della Universita' degli studi di Sassari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del giorno 10 dicembre 1964, che si allega a questo atto sotto la lettera A); dall'altra Il dott. Agostino Massone, nato a Montebello (Pavia) il 20 luglio 1928, direttore sanitario del Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione e annesso Centro per poliomielitici e discinetici, debitamente delegato e autorizzato dal direttore dell'istituto rev. don Guido Borchini e dal competente superiore provinciale rev. don Narciso Paragnin con atto del giorno 12 dicembre 1964, che si allega sotto la lettera B). Premesso che lo statuto delle Universita' italiane, nello ordinamento didattico delle Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali di materie cliniche quello di Clinica pediatrica; che la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, considerata l'importanza di tale disciplina clinica, ai fini didattici e scientifici, ha ravvisata l'opportunita' della istituzione della cattedra di ruolo; che l'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione, sicuro di facilitare i compiti delle Facolta' di medicina e chirurgia in questo particolare settore dell'insegnamento clinico e della ricerca e considerati i rilevanti riflessi sociali, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la Istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di Clinica pediatrica; che gia' esiste presso l'Universita' di Sassari opportuna sede per l'Istituto di clinica pediatrica nonche' posti di assistente di ruolo universitario per tale disciplina; che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Sassari, nelle adunanze rispettivamente in data 9, 11 e 10 dicembre 1964, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alla disciplina stessa: Tutto cio' premesso fra l'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione, rappresentato come sopra, e l'Universita' degli studi di Sassari nella persona del suo rettore prof. Sergio Costa, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Sassari sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della Clinica pediatrica.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 2
Art. 2. L'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo di Clinica pediatrica, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila), a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e per gli anni successivi entro il mese di novembre di ciascun anno accademico.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di Clinica pediatrica, l'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga a versare annualmente all'Universita' la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 4
Art. 4. L'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Sassari oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la somma di L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al venti per cento degli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. L'Istituto Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore del professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Sassari in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Clinica pediatrica compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Sassari, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' la somma di L. 920.000 (lire novecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo ed all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 6
Art. 6. La cattedra e l'istituto di clinica pediatrica hanno sede nell'Universita' di Sassari.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di venti anni, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 8
Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di ruolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e' redatto su n. 3 (tre) fogli ed occupa n. 7 (sette) facciate e fin qui della presente, viene letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. F.to: prof. Sergio Costa; " dott. Agostino Massone " Pietro Puccini, funzionario rogante; " Giulio Zedda, teste; " Paolo Deiana, teste. Registrato fiscalmente a Sassari addi 14 dicembre 1964, ai n. 1962, Mod. I. Vol. 309, gratis. Sassari, li 14 dicembre millenovecentosessantaquattro Il direttore amministrativo: Pietro Puccini Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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