DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. 1478

Type DPR
Publication 1964-09-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 18 giugno 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Topografia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 108. - VILLA

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 1

Repertorio n. 108 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di "Topografia" presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1964, il giorno diciotto del mese di giugno, in una sala della Cassa di risparmio di Torino, via XX Settembre 31, davanti a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, nella mia qualita' di direttore amministrativo, abilitato a redigere e a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione del politecnico, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959, n. 214, con rinuncia, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, sono personalmente comparsi i signori: gr. uff. prof. ing. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore del Politecnico di Torino e quindi di legale rappresentante del medesimo, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del Politecnico stesso nell'adunanza del giorno 24 aprile 1964, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera A; cav. di gr. cr. prof. avv. Giuseppe Grosso, nato a Torino il 24 luglio 1906, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della provincia di Torino, debitamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Torino nell'adunanza in data 20 aprile 1964, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera B; cav. del lav. prof. Paolo Ricaldone, nato a Mirabello Monferrato (Alessandria) il 9 maggio 1885, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal direttore generale dott.Angelo Colonbo, nato a Torino il 29 luglio 1905 e debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa nell'adunanza in data 26 febbraio 1964, il cui verbale in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera C; Premesso che lo statuto del Politecnico di Torino, nell'ordinamento didattico della Facolta' di ingegneria, comprende fra gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per i corsi di laurea in ingegneria civile ed in ingegneria mineraria, quello di Topografia; che la Facolta' di ingegneria, considerata l'importanza assunta dalla predetta disciplina, specialmente in vista dei piu' moderni sviluppi che si concretano nella attivita' svolta dal Centro di fotogrammetria annesso all'Istituto di topografia, ha ravvisato l'opportunita' che la cattedra di Topografia assurga a cattedra di ruolo; che l'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino sono venute nella determinazione di assumere in parti uguali l'onere finanziario relativo all'istituzione della cattedra di ruolo da destinare all'insegnamento di Topografia; che il Consiglio della facolta' di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino, rispettivamente nelle adunanze del 15 aprile 18 aprile e 24 aprile 1964, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere D), E) ed A), hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, da destinarsi all'insegnamento di Topografia; Tutto cio' premesso i predetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino, affinche' presso la Facolta' di Ingegneria del Politecnico di Torino venga attuato l'insegnamento di Topografia, si impegnano a versare al Politecnico medesimo, in parti uguali, i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tal uopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente, al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono esser versati al Politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino si obbligano, sempre restando l'onere della spesa suddiviso in parti uguali fra i due Enti, ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 4

Art. 4. Il Politecnico di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Topografia. Il Politecnico di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del titolare della cattedra di Topografia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. A richiesta del Presidente della Provincia si precisa che sotto la denominazione "cattedra di Topografia" e' compresa la materia precedentemente denominata e Topografia e geodesia"

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Politecnico di Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse del Politecnico di Torino, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura ai signori comparenti, i quali lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volonta' ed a quella degli Enti rispettivamente rappresentati e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me, ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. Il presente atto consta di fogli due scritti su sette pagine intere e fin qui della ottava. F.to: Antonio CAPETTI Giuseppe GROSSO Paolo RICALDONE Angelo COLOMBO Eugenio DALL'ARMI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 19 giugno 1964, n. 3195, vol. 33. Atti pubblici amministrativi. Esatte L. esente. p. Il direttore, il capo reparto direttore di II classe VIARENGO Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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