DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1487
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1138, n. 16;52 e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli; relativi alla istituzione della Scuola di amministrazione industriale (Scuola diretta a fini speciali) annessa alla Facolta' di economia e commercio con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di amministrazione industriale (Scuola diretta a fini speciali) Art. 26. - Alla Facolta' di economia e commercio, e' annessa una Scuola di amministrazione industriale, quale Scuola diretta a fini speciali. La Scuola anzidetta ha lo scopo di formare giovani professionalmente preparati per le carriere amministrative e direttive nelle imprese. Art. 27. - La Scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di Amministrazione industriale. Art. 28. - Sono titoli di ammissione alla Scuola quelli richiesti per l'ammissione alla Facolta' di economia e commercio. Art. 29. - Il direttore della Scuola e' nominato ogni due anni dal Consiglio della Facolta' di economia e commercio. Art. 30. - Il Consiglio della scuola e' costituito da tutti i professori che vi tengono insegnamenti ed e' presieduto dal direttore. Art. 31. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dalla Facolta' di economia e commercio a professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, aiuti e assistenti, o anche a cultori di riconosciuta competenza. Art. 32. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Economia politica; Tecnica e Organizzazione aziendale; Ragioneria I; Matematica generale; Diritto commerciale Diritto del lavoro; 2° Anno: Statistica metodologica; Matematica finanziaria Ragioneria II; Tecnica industriale e commerciale; Tecnica bancaria; Diritto tributario. Complementari: Diritto fallimentare Statistica economica; Storia dell'industria Tecnica del commercio internazionale; Tecnica delle ricerche di mercato. Art. 33. - I corsi biennali comportano un esame alla fine di ogni anno. Art. 34. - Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono avere superato tutti gli esami fondamentali e almeno un esame complementare. L'esame predetto deve essere preceduto da un colloquio per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere. Art. 35. - L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal Consiglio della scuola almeno sei mesi prima dell'esame predetto. Art. 36. - Il Consiglio della Facolta' di economia e commercio si riserva di non iniziare i corsi, qualora il numero degli iscritti al primo anno di corso non raggiunga il numero minimo di trenta.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 93. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.