DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. 1495

Type DPR
Publication 1964-10-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Parma, intesa all'istituzione della Facolta' di magistero presso l'Universita' medesima;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facolta', stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Universita' di Parma, il comune di Parma e la, provincia di Parma;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte menzionate;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Universita' degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma, intesa al finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' di Parma.

Art. 2

Presso l'Universita' di Parma, e' istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, la Facolta' di magistero. La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, cinque posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del trienno medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 137. - VILLA

Modifiche

Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Parma relativo all'istituzione della Facolta' di magistero Art. 1. - Dopo le parole "Facolta' di economia e commercio vengono aggiunte le parole "Facolta' di magistero. Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della Facolta' di magistero con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 26. - La Facolta' di magistero rilascia le lauree in materie letterarie, in pedagogia ed in lingue e letterature straniere. Rilascia inoltre il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Corso di laurea in Materie letterarie. Art. 27. - La durata del corso di studi per la laurea in Materie letterarie e' di quattro anni. Titolo di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale e concorso. Il concorso di ammissione per gli abilitati da Istituti magistrali, consiste: a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie; b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti i fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia, della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari": 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Filologia germanica; 4) Filologia slava; 5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 6) Storia dell'arte medioevale e moderna; 7) Storia della grammatica della lingua italiana; 8) Storia della musica; 9) Metodologia e didattica; 10) Estetica; 11) Etnogratia; 12) Civilta' greca; 13) Psicologia; 14) Igiene; 15) Sociologia; 16) Storia del Risorgimento; 17) Storia della scuola; 18) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico; 19) Biblioteconomia. Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia i (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una nella lingua straniera scelta e una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra I complementari. Corso di laurea in Pedagogia. Art. 28. - La durata del corso per la laurea in Pedagogia e' di quattro anni. Titolo di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale e concorso. Il concorso di ammissione per gli abilitati da Istituti magistrali consiste: a) nella valutazione del voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti a fondamentali": 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti "complementari": 1) Filologia romanza; 2) Filologia germanica; 3) Filologia slava; 4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 5) Psicologia; 6) Storia dell'arte medioevale e moderna; 7) Storia della scuola; 8) Sociologia; 9) Igiene; 10) Metodologia e didattica; 11) Storia delle Istituzioni giuridiche italiane; 12) Estetica; 13) Storia della musica; 14) Storia del Risorgimento; 15) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico 16) Biblioteconomia. Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Corso di laurea in Lingue e letterature straniere. Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere e' di quattro anni. Titoli di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale; c) licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica a Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda" o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore di Cortina d'Ampezzo, dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia e concorso. Il concorso di ammissione per gli abilitati in possesso di diploma di cui ai punti b) e e) consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione; b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti "fondamentali": 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura spagnola; 6) Lingua e letteratura inglese; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Sono insegnamenti "complementari": 1) Storia della filosofia; 2) Filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna; 5) Lingua e letteratura russa; 6) Lingua e letteratura polacca; 7) Filologia slava; 8) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 9) Lingua e letteratura americana; 10) Metodologia e didattica; 11) Estetica; 12) Storia della musica; 13) Psicologia; 14) Igiene: 15) Sociologia; 16) Storia del Risorgimento; 17) Storia della scuola; 18) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico; 19) Biblioteconomia. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni del corso di laurea l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi,- e per due anni quello di una altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di "storia "(biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 30. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e' di tre anni. Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti "fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 6) Geografia (biennale); 7) Storia della filosofia (biennale); 8) Igiene. Sono insegnamenti "complementari": 1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale). Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia; una di italiano e una della lingua straniera prescelta. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. Art. 31. - Lo studente all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso, dovra' dichiarare a quale tipo di corso di laurea o di diploma intende iscriversi. Art. 32. - Gli esami saranno sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti triennali e biennali l'esame sara' sostenuto alla fine del singolo anno di corso. Art. 33. - Il preside controlla ed approva i piani di studio presentati dagli studenti per ogni anno di corso. Art. 34. - Per quanto riguarda l'iscrizione ad anno successivo al primo gli studenti gia' laureati in materie letterarie o pedagogia, o lingue e letterature straniere, o di altre. Facolta' universitarie o Istituti superiori che siano, pero' in possesso di diploma di abilitazione magistrate o di maturita', scientifica o degli studenti gia' in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1219. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Convenzione per la nuova Facolta' di magistero-art. 1

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