DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. 1496
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni;
Ritenuta la, necessita' di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle piu' recenti armi e apparecchiature;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1965 contingenti per complessivi n. 2.500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il richiamo avra', luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 124. VILLA
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