DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. 1503

Type DPR
Publication 1964-08-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 3 febbraio 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra, di "Anestesiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub, art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta, a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' di Torino.

Art. 3

I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona di Milano, vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 118. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 1

Repertorio n. 357 Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino ed il Pio Istituto Santa Corona di Milano per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Anestesiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' 3 del mese di febbraio, in Torino nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via G. Verdi, 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1961 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1962 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Torino in data 25 settembre 1963, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera A) e di cui si omette la lettura per espressa volonta' delle parti. on.le Gennai Tonietti Erisia, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900 e residente in Milano, corso Italia, 52, nella sua qualita' di presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano, assistita dal segretario generale avv. Vittorino Clemente, a quest'atto autorizzata con deliberazione dei Consiglio di amministrazione di detto Ente in data 27 aprile 1963, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 15 luglio 1963, deliberazioni che per estratto autentico si allega sotto la lettera B) e di cui si omette le lettura per espressa volonta' delle parti. Premesso a) che il Pio Istituto Santa Corona di Milano e la Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto che gli studi nel campo dell'anestesiologia hanno assunto un notevole incremento in Italia ed all'estero con la istituzione di numerosa scuole di specializzazione presso Istituti universitari; b) che per la realizzazione del fine sopra specificato si rende necessaria la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Anestesiologia della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino; c) che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico dell'Universita' degli studi di Torino e il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazione rispettivamente del 20 ottobre 1962, 24 settembre 1963, 25 settembre 1963, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, del detto posto di assistente ordinario. Tutto cio' premesso I sopra citati signori della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io ufficiale rogante sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Ente Pio Istituto Santa Corona, con sede in Milano (corso Italia, 52), affinche' alla cattedra di Anestesiologia della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesimi i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo, da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 1.500.00 (unmilioneottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un assistente ordinario; b) L. 360.000 (trecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 3

Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 o comunque il costo dell'assistente di ruolo superi la somma indicata quale costo medio, l'Ente Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo effettivo o al costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti comportanti maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ente Pio Istituto Santa Corona si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo, o dalla data in cui il costo effettivo sia comunque risultato maggiore del costo medio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Anestesiologia. L'Universita' di Torino versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare del posto di assistente di cui all'art. 1 e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di assistente di ruolo di Anestesiologia si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, steso su 2 fogli e 7 facciate, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti, i quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali. Firmato in originale: Mario ALLARA Erisia GENNAI TONIETTI Vittorino CLEMENTE Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante. Registrato a Torino il 4 febbraio 1964, al n. 1923, vol. 32 atti pubblici amministrativi. Esatte lire: esente. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.