DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. 1511
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 3 febbraio 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 3
I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona di Milano, vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 23. - VILLA
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 1
Repertorio n. 358 Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino ed il Pio Istituto Santa Corona di Milano per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Clinica chirurgica generale presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' 3 del mese di febbraio, in Torino nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, in via G. Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1961 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Torino in data 20 febbraio 1963 deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera A) e di cui si omette la lettura per espressa, volonta' delle parti; on.le Gennai Tonietti Erisia, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900 e residente in Milano, corso Italia, 52, nella sua qualita' di presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano, assistita dal segretario generale avv. Vittorino Clemente, a questa autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione di detto Ente, in data 3 giugno 1963, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano, in data 4 ottobre 1963, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera B) e di cui si omette la lettura per espressa volonta' delle parti. Premesso: a) che il Pio Istituto Santa Corona di Milano e l'Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'opportunita' e l'utilita' di istituire un nuovo posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di Clinica chirurgica generale; b) che il Pio Istituto Santa Corona di Milano da assunto l'iniziativa di finanziare il posto predetto; c) che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico dell'Universita' degli studi di Torino e il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazione rispettivamente del 30 marzo 1963, 7 marzo 1963 e 20 febbraio 1963 hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione, del detto posto di assistente ordinario; Tutto cio' premesso I sopra citati signori della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io ufficiale rogante sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Ente Pio Istituto Santa Corona con sede in Milano (corso Italia, 52) affinche' alla cattedra di Clinica chirurgica generale della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo, da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un assistente ordinario; b) L. 360.000 (trecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 3
Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, d'importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, o comunque il costo dell'assistente di ruolo superi la somma indicata quale costo medio, l'Ente Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, o al costo effettivo e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti comportanti maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ente Pio Istituto Santa Corona s'impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto della stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo, o dalla data in cui il costo effettivo sia comunque risultato maggiore del costo medio.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Clinica chirurgica generale. L'Universita' di Torino versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci, dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare del posto di assistente di cui all'art. 1 e si riterra' tacitamente rinnovata, di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di assistente di ruolo di Clinica chirurgica si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente Universita' di Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stesso su 2 fogli e 7 facciate, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e l'ho letto ai comparenti, i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali. F.to Mario ALLARA; " Erisia GENNAI TONIETTI; " Vittorino CLEMENTE; " IVO MATTUCCI; " Adolfo LOLLI, ufficiale rogante. Registrato a Torino, addi' 4 febbraio 1964, n. 1924 vol. 32. Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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